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Sicurezza impianti

Adeguamento macchine e sicurezza impianti secondo decreto d.lgs 81/2008

La direttiva macchine si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili, di sollevamento, spostamento, di lavoro di qualsiasi genere si tratti dove venga coinvolto l’essere umano nei più svariati campi d’applicazione.

Impianti Carollo pone al servizio del cliente 25 anni di presenza ed esperienza nel settore artigianale e industriale.

Un know how acquisito cercando di andare sempre oltre le richieste realizzative; proponendo e realizzando soluzioni in ambito sicurezza per le macchine e per l’industria. Attenzione continua nel recepire le problematiche produttive e le esigenze del cliente, unite al continuo aggiornamento normativo in ambito prevenzione, ci danno la possibilità di essere il vostro partner ideale per ottenere la certificazione CE di macchine e impianti che non soddisfano tali requisiti.

Seguiamo l’intera fase del progetto, dai sopralluoghi con tecnici specializzati allo studio di fattibilità offrendo soluzioni complete che, permettano al cliente di poter scegliere quella ottimale per le sue esigenze, sempre rispettando le normative vigenti.

Rilasciamo a fine realizzazione il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC) per le macchine e la Documentazione Tecnica Pertinente per le quasi-macchine con le dichiarazioni di conformità.

Riferimenti alla normativa

La direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (denominata NUOVA DIRETTIVA MACCHINE) è stata recepita ed attuata in italia mediante il D.lgs 27/2010 n°17 e sostituisce la direttiva 98/37/CE del parlamento europeo denominata (DIRETTIVA MACCHINE) che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti di sicurezza. Questa direttiva è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009.

La direttiva individua e identifica le macchine con le seguenti descrizioni:

Macchine

  • L’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata; l’insieme di al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento.
  • L’insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione.
  • Gli insiemi di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
  • L’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

La direttiva individua e identifica le macchine con le seguenti descrizioni:

Quasi macchine

Gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad esempio un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

Campo di applicazione

La nuova revisione della direttiva macchine si applica ai seguenti prodotti:

  • macchine
  • attrezzature intercambiabili
  • componenti di sicurezza
  • accessori di sollevamento
  • catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
  • quasi-macchine

Contenuti della direttiva

Tale direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere le macchine sopra indicate in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato.

La direttiva differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:

  1. macchine che devono essere certificate da enti terzi
  2. macchine che possono essere autocertificate dal produttore

Per le macchine comprese nell’allegato IV della direttiva stessa la conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi enti (organismi notificati). Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell’allegato VII della direttiva stessa. In questo caso si parla di Fascicolo Tecnico della Costruzione per le macchine e di Documentazione Tecnica Pertinente per le quasi-macchine.

Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte.

Obblighi del costruttore

Prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione:

il fascicolo tecnico della costruzione (FTC) sia disponibile (Allegato VII). Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità.

Per le quasi-macchine si parla di: documentazione tecnica pertinente.

Le procedure di valutazione e di conformità siano così applicate: per le macchine la dichiarazione “CE” di conformità mentre per le quasi-macchine la dichiarazione d’incorporazione: l’atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza. La dichiarazione d’incorporazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei requisiti.

L’anno di costruzione: nel caso in cui la macchina sia destinata in area esplosiva, essa deve recare l’apposita indicazione ed indicare tutte le apposite indicazioni indispensabili alla sicurezza. Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l’utilizzo con mezzi di sollevamento, deve essere indicata, in modo leggibile ed indelebile, anche la sua massa.

Macchine escluse dalla direttiva

Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva alcune macchine quali:

  • Le navi marittime e le unità mobili offshore nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
  • Gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • Mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli;

Prodotti elettrici ed elettronici oggetto della direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) quali:

  • Elettrodomestici destinati a uso domestico
  • Apparecchiature audio e video
  • Motori elettrici
  • Apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione

Alcune apparecchiature elettriche ad alta tensione quali:

  • Trasformatori, apparecchiature di collegamento e di comando
  • Tutte le armi (e non solo le armi da fuoco)
  • I trattori agricoli e forestali (per i rischi non trattati nella 2003/37/CE)

Conclusioni

Gli aspetti e le tematiche in ambito realizzativo e normativo sono complesse e devono tenere conto di vari fattori tra cui quello di ottenere un rischio residuo il più basso possibile e compatibile con le normative vigenti.

Siamo pronti a proporre soluzioni in collaborazione con voi e con le vostre richieste per ogni vostra esigenza.

La produttività e la sicurezza della vostra attività è per noi ciò che conta, contattaci e saremo disponibili per sopralluoghi e consulenza.

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